La Suprema Corte ribadisce che la prescrizione non decorre dalle singole annotazioni ripristinatorie della provvista e che l’onere della prova in ordine alla diversa natura delle rimesse incombe su chi eccepisce la prescrizione.
La Corte di Cassazione contro l’orientamento del Tribunale di Lucca.
CASS: n.4518 del 26 febbraio 2014