Il promotore finanziario e la banca sono stati condannati in solido ex art. art. 31 Testo Unico Della Finanza a restituire al cliente il denaro di cui il primo si era appropriato.
Tribunale di Lucca n.413 del 26/02/2016
Il promotore finanziario e la banca sono stati condannati in solido ex art. art. 31 Testo Unico Della Finanza a restituire al cliente il denaro di cui il primo si era appropriato.