Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. In difetto di indicazione delle rimesse che si assumono prescritte queste devono ritenersi ripristinatorie. Nullità della capitalizzazione trimestrale. Illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita per iscritto.
Tribunale di Lucca n.304 dell’11/2/2016