Con questa decisione l’Arbitro, in linea con le precedenti decisioni, accerta la responsabilità della banca per l’omessa informativa in ordine al carattere di subordinazione delle obbligazioni vendute in quanto “la natura subordinata doveva essere comunicata perché rappresenta un elemento senz’altro rilevante in concreto ai fini della decisione di investimento, giacché tale qualificazione espone l’obbligazionista ad un rischio superiore a quello dell’acquirente di obbligazioni ordinarie”. L’arbitro ha poi stabilito che la presenza di altri acquisti di obbligazioni subordinate non dimostra di per sé che il cliente ne conoscesse tale caratteristica e che incombe sulla banca l’onere di provare di averlo informato cioè: “se in concreto sia stato loro rappresentato che quelle determinate obbligazioni erano subordinate”.
La banca è stata pertanto condannata a risarcire il danno subito dall’ investitore.