La Corte territoriale, nel respingere l’appello proposto dalla banca, con questa sentenza applica in modo cristallino l’insegnamento della S.C. relativamente al potere del Giudice di merito di verificare, tenendo sempre presente il riparto dell’onere probatorio, il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse con l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio.
La pronuncia è altresì interessante in quanto, conformemente alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 26769/2019) afferma che l’introduzione della clausola anatocistica deve essere espressamente approvata dalla clientela (non è quindi sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta modifica delle condizioni).Corte d'Appello di Firenze n.1512 del 4 agosto 2020