Banca condannata in solido ex art.31 T.U.B. con il promotore finanziario infedele. Riconosciuto anche il danno non patrimoniale conseguente all’accertamento del fatto di reato del promotore.
Tribunale di Lucca n.1401 del 29.06.2016

Banca condannata in solido ex art.31 T.U.B. con il promotore finanziario infedele. Riconosciuto anche il danno non patrimoniale conseguente all’accertamento del fatto di reato del promotore.
La banca è responsabile in solido con il promotore dei danni dallo stesso arrecati al cliente ai sensi dell’art.31 T.U.F.
Il promotore finanziario e la banca sono stati condannati in solido ex art. art. 31 Testo Unico Della Finanza a restituire al cliente il denaro di cui il primo si era appropriato.