La Corte di Appello di Firenze, confermando l’orientamento espresso dalle SS.UU della Suprema Corte nella sentenza 24428 del 2 dicembre 2010, riforma la sentenza del Tribunale di Lucca (est. Dott. Capozzi) che “ha ritenuto di non seguire l’interpretazione del Supremo
Tribunale di Lucca n.1202 del 3 giugno 2016
Dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente: la banca deve restituire le somme pagate a titolo di interessi anatocistici al correntista.
Tribunale di Lucca n.532 dell’8/03/2016
Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. Nullità della capitalizzazione trimestrale. Nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto
Tribunale di Lucca n.304 dell’11/2/2016
Infondatezza dell’eccezione di prescrizione: l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse ricade sulla banca. In difetto di indicazione delle rimesse che si assumono prescritte queste devono ritenersi ripristinatorie. Nullità della capitalizzazione trimestrale. Illegittimità degli addebiti a titolo di commissione
Tribunale di Massa n.803 del 25/06/2014
ANATOCISMO – Nullità della capitalizzazione trimestrale anche successiva alla delibera CICR del 09/02/2000 – Inapplicabilità al contratto degli artt. 1823 e 1194 c.c.
Tribunale di Firenze 12.06.2014 n.1939
ANATOCISMO – PRESCRIZIONE DALL’ESTINZIONE DEL CONTO