Bond Cirio: la banca è stata condannata a titolo di risarcimento del danno pari al valore dell’investimento effettuato per aver omesso di informare il cliente in ordine alla nazionalità estera dell’emittente e dei titoli, all’inesistenza di un rating assegnato all’emittente
Prescrizione e Data di Estinzione del Conto Corrente [Corte Appello Firenze 13-01-17 n.52]
La Corte di Appello di Firenze, confermando l’orientamento espresso dalle SS.UU della Suprema Corte nella sentenza 24428 del 2 dicembre 2010, riforma la sentenza del Tribunale di Lucca (est. Dott. Capozzi) che “ha ritenuto di non seguire l’interpretazione del Supremo
Tribunale di Lucca 14 dicembre 2016
Bond Agentini. Il Tribunale ha accertato l’inadempimento della banca e conseguentemente ha condannato la banca a risarcire il danno pari ad €.77.287,14. In particolare l’operazione in Bond Argentini era inadeguata per dimensione e per tipologia in quanto le precedenti operazioni di
Corte di Appello di Firenze n. 1373 del 21 luglio 2016
La Corte ha rigettato l’appello proposto dalla banca confermando interamente la sentenza del Tribunale di Pisa n.1338/2009 (pubblicata su questo sito). Rilevanti ai fini della decisione sono risultate le accertate omissioni informative da parte della banca in occasione della vendita
Tribunale di Pisa n,1338 del 17 novembre 2009
Omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli Argentina e Cirio, sulla loro rischiosità, sull’esistenza e sul contenuto della Offering Circular che accompagnavano le emissioni. Le operazioni sono inoltre inadeguate in quanto il cliente aveva precedentemente investito le proprie disponibilità per la
Tribunale di Lucca n.1273 del 10 giugno 2016
Bond Argentini. Operazione inadeguata: l’ordine di operazione deve essere impartito per iscritto contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute. Risoluzione degli ordini e conseguente risarcimento del danno.