CdA Firenze n.57 del 13 gennaio 2020
La banca convenuta non ha fornito la prova di cui era onerata ex art. 23 TUF di aver approntato ai clienti informazioni specifiche sul prodotto finanziario oggetto di acquisto e neppure sui rischi che l’operazione comportava, in aderenza al disposto di cui all’art. 21 lett. a) e b) del TUF e dell’art. 28 del Regolamento Consob n.11522 \98.
Proprio per le sue caratteristiche, gli ordini di acquisto di un siffatto prodotto dovevano essere accompagnati da una informativa specifica e dettagliata, dal momento che si esige dalla Banca, in forza del principio costituzionale di tutela del risparmio, una speciale diligenza nell’informazione al cliente, obblighi definibili come “stringenti” anche ai fini dell’onere probatorio, essendo appunto la Banca onerata di fornire prova liberatoria del suo esatto adempimento (art. 23 c.6 TUF).