La Corte di Appello di Firenze, confermando l’orientamento espresso dalle SS.UU della Suprema Corte nella sentenza 24428 del 2 dicembre 2010, riforma la sentenza del Tribunale di Lucca (est. Dott. Capozzi) che “ha ritenuto di non seguire l’interpretazione del Supremo Collegio a SU e di perseverare nell’indirizzo per il quale il termine di prescrizione decorrerebbe dai singoli versamenti“.

La Corte di Appello ha quindi stabilito che l’eccezione di prescrizione genericamente formulata e riferita “ad ogni operazione effettuata” è inefficace in quanto la banca, stante la natura normalmente ripristinatoria delle rimesse (Cass. 4518/2014), avrebbe dovuto indicare le rimesse che si assumono avere carattere solutorio soggette a prescrizione decennale.

Nel caso di specie, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del conto corrente e non dalle singole rimesse.

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Prescrizione e Data di Estinzione del Conto Corrente [Corte Appello Firenze 13-01-17 n.52]
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