Decisione n.2234 del 13 febbraio 2020

L’A.C.F. dichiara MPS tenuta a risarcire il cliente per non aver provveduto, all’atto della vendita, ad informarlo in ordine al carattere subordinato delle obbligazioni in quanto: “L’informazione presente sulla scheda prodotto si presentava addirittura come parzialmente decettiva, giacché in essa si indicava lo strumento finanziario oggetto dell’investimento come appartenente al sottogruppo delle “obbligazioni ordinarie”. Insomma, quand’anche il ricorrente avesse avuto esperienza sufficiente per sapere quali erano le caratteristiche e il grado di rischio delle obbligazioni subordinate, la locuzione presente sul modulo di acquisto era di per sé tale da indurlo a confidare di aver comprato strumenti “ordinari”, e dunque caratterizzati da un grado di rischio decisamente minore”.

Decisione n. 2234 del 13 febbraio 2020