Il Tribunale conferma l’inidoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione forzata e, di conseguenza, sospende l’esecuzione.
Il Collegio ha sottolineato che il denaro è rimasto di fatto nelle disponibilità del mutuante e che nessun valore può avere la “la “dichiarazione di quietanza” che è stata effettuata dal mutuatario prima dell’erogazione della somma; detta dichiarazione è sostanzialmente un “atto di fede” piuttosto che una dichiarazione di scienza”.
Mutuo non idoneo: vedi l’ordinanza
Mutuo ipotecario
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Mutuo non idoneo: Tribunale di Pistoia Ordinanza del 3 nov. 2017