La banca risponde in solido con il promotore per i danni cagionati al proprio cliente ai sensi dell’art. 31 T.U.F. La consegna di denaro al promotore con modalità irregolari (es. contante) non vale .- in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore – ad interrompere in nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non preclude, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente.
Tribunale di Lucca 16 novembre 2016 n.2352