Il Tribunale di Lucca revoca il decreto ingiuntivo notificato dalla società di recupero crediti e pertanto il cliente non deve pagare la somma ingiunta pari ad €.17.744,44. In particolare il giudice accerta e dichiara la carenza della titolarità del credito in capo alla società ingiungente in quanto la posizione oggetto di causa non rientra nel perimetro della cessione che riguarda crediti per i quali era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine in un periodo compreso tra due date precise.

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Il cliente nulla deve alla società di recupero crediti – Tribunale di Lucca 21 maggio 2021 n.522 est. Dott. Fornaciari