Il Tribunale di Lucca revoca il decreto ingiuntivo notificato dalla società di recupero crediti e pertanto il cliente non deve pagare la somma ingiunta pari ad €.17.744,44. In particolare il giudice accerta e dichiara la carenza della titolarità del credito in capo alla società ingiungente in quanto la posizione oggetto di causa non rientra nel perimetro della cessione che riguarda crediti per i quali era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine in un periodo compreso tra due date precise.Tribunale di Lucca 21 maggio 2021 n.522 est. Dott. Fornaciari
Il cliente nulla deve alla società di recupero crediti – Tribunale di Lucca 21 maggio 2021 n.522 est. Dott. Fornaciari