La Banca risponde in solido ex art.31 T.U.F. con il promotore per i danni arrecati da quest’ultimo al cliente. Nella fattispecie il promotore ha effettuato operazioni di investimento non autorizzate e si è appropriato del denaro del cliente. La banca e
il promotore sono stati condannati in solido tra loro a restituire al cliente la somma di €.87.841,55.
Tribunale di Lucca 4 marzo 2016 n.2192