La banca, che aveva aderito al consorzio “Patti Chiari”, si è resa inadempiente all’obbligo di informare “tempestivamente” il cliente delle “significative variazioni del livello di rischio” delle obbligazioni Lehmann e quindi la non scarsa importanza dell’inadempimento giustifica la risoluzione dei contratti di acquisto e la condanna a risarcire i danni.
Tribunale di Lucca n.730 del 12 agosto 2020