Tribunale di Pisa n.1121 del 6.11.2019
La Banca è stata contattata a restituire al cliente €.238.578,55 per un investimento in bond argentini. Il Tribunale di Pisa ha deciso che la mancata sottoscrizione del contratto quadro comporta la nullità delle operazioni di acquisto successive anche se effettuate sotto la vigenza della L.1/1991 come rilevato già a suo tempo da Cass. Civile, sez. 1. 19/05/2005 n.10598 che fonda la decisione sulla norma dell’art.6 della L.1/91 che è norma imperativa. La suddetta interpretazione trae ulteriore conforto dalla normativa successiva e segnatamente negli artt. 18 del d. lgs. n. 415 del 1996, e poi con l’art. 23 del d. lg. n. 58 del 1998. La nullità del contratto discende quindi dalla normativa generale, che la dispone, appunto, per il caso di violazione di norme imperative, in base al combinato disposto degli artt. 1350 comma 1 n. 13 e 1418 cc.